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Gestioni reclami

Gestioni reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:

Servizio reclami

Medianet Brokers S.r.l.

Via G. Donizetti, 1

00198 Roma

Tel. 06/888 02 660

Fax. 06/888 02 620

PEC: medianet-brokers@legalmail.it

reclami@medianetbrokers.it

File originale: Gestione reclami 3 – modulo – (DEF), formato DOC.

Indicando i seguenti dati:

  • nome, cognome, indirizzo completo dell’esponente;
  • numero della polizza e nominativo del contraente;
  • numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;
  • indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
  • breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela.

Per farlo potete scaricare l’apposito modulo: Gestione reclami 3 – modulo – (DEF)

L’impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.

Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a:

Ivass

Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni
Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma
telefono 06 421331 – fax 06 42133 745 – 06 42133 353

utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell’Ivass (www.ivass.it – sezione “Guida ai reclami”), corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla compagnia e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa.

Il reclamo all’Ivass deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; denominazione dell’impresa e dell’eventuale intermediario di cui si lamenta l’operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela e ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’Ivass o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm

Si ricorda che il reclamante potrà attivare:

  • la procedura prevista dall’Accordo del 19 marzo 2012, tra Ania e Associazioni dei consumatori per la conciliazione delle controversie derivanti da sinistri r.c. auto tra imprese assicuratrici e consumatori, per le controversie inerenti alla gestione di sinistri del ramo rca la cui richiesta di risarcimento non supera i 15.000 euro;
  • la procedura di negoziazione assistita prevista dal D.L. 132/2014, convertito dalla L. 162/2014, secondo quanto previsto dall’art. 3 del suddetto Decreto per le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli (rca) e natanti (rc natanti);
  • la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n.28, presentando specifica istanza ai sensi dell’art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall’art. 16 del citato decreto per le controversie relative a contratti assicurativi diversi dalla rca.

Si ricorda infine che permane la facoltà di ricorrere all’Autorità giudiziaria.